Con LEGGE REGIONALE 14 NOVEMBRE 2012, n. 53, pubblicata sul BURA Ordinario n. 62 del 21.1.2012, sono state apportate modifiche ed integrazioni all’art. 19 della L.R. n. 28/2011 comma 5.
Con tale modifica, nei comuni dove non è stata ancora eseguita la micro zonazione sismica, l’adozione degli strumenti urbanistici particolareggiati e loro varianti, l’approvazione delle lottizzazioni convenzionate e loro varianti, nonché l’adozione delle varianti parziali sono ammesse solo previa validazione dello studio di microzonazione sismica redatto in attuazione agli indirizzi statali e regionali in materia, da allegare alla richiesta di parere di cui all’articolo 89 del d.p.r. n. 380/2001"
Con tale norma, quindi, qualsiasi variante, anche piccolissima, che comporti l’acquisizione del parere di cui all’art.89 del dpr 380/2001, deve essere oggetto di studio di microzonazione sismica validato dalla Regione.