Diffida adempimento comunicazione PEC art. 37 d.l. 76/2020

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Ordine dei Geologi dell'Abruzzo

Cari colleghi,
il decreto legge n. 76/2020 sulle misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale prevede all'art. 37 che il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale (PEC – posta elettronica certificata, già obbligatorio per legge dal 2010) all'albo è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza (vedi Circolari nn. 461 del 7 agosto 2020, 462 del 5 ottobre 2020, 469 del 16 dicembre 2020 e 509 del 10 marzo 2023).
In caso di mancata ottemperanza alla diffida, l'Ordine commina la sanzione della sospensione dal relativo albo fino alla comunicazione dello stesso domicilio.
L'omessa pubblicazione dell'elenco dei domicili digitali e/o e le PEC previsto dalla legge, il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti dal medesimo comma, la reiterata inadempienza dell'obbligo di comunicare all'indice INI-PEC l'elenco dei domicili digitali ed il loro aggiornamento costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del Collegio o dell'Ordine ad opera del Ministero vigilante sui medesimi.
Per praticità:
Per chi ha la PEC, si consiglia di controllare se questa sia effettivamente attiva e funzionante e di averla comunicata all'Ordine, verificando sulla propria area riservata il dato riportato;
Per chi non ha ancora l'indirizzo PEC, si consiglia di provvedere immediatamente all'acquisto di una casella di Posta Elettronica certificata, con qualunque provider di fiducia o attraverso la convenzione ordinistica.
Vi prego pertanto di comunicare entro il 18 marzo 2025 il proprio indirizzo PEC e/o eventuale rettifica, variazione e aggiornamento.
Il Presidente
Dott. Geol. Nicola Labbrozzi

 
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