Il TAR Roma, con sentenza n. 3757, ha annullato la Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ? Presidenza del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n. 7618/STC dell'8 settembre 2010, recante i "Criteri per il rilascio dell'autorizzazione ai Laboratori per l'esecuzione e certificazione di prove su terre e rocce di cui all'art. 59 del D.P.R. n. 380/2001", nella parte in cui prevedeva per il direttore di tali laboratori indifferentemente il possesso della laurea in geologia, ingegneria ed architettura: la normativa professionale vigente indica tali attività come specifiche del geologo e solo in parte dell'ingegnere civile.
Lo stesso Tribunale, con la sentenza n. 3761, ha annullato anche la Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ? Presidenza del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n. 7619/STC dell'8 settembre 2010, recante i "Criteri per il rilascio dell'autorizzazione ai Laboratori per l'esecuzione e certificazione di per l'esecuzione e certificazione di indagini geognostiche, prelievo di campioni e prove in sito di cui all'art. 59 del D.P.R. n. 380/2001", "nella parte in cui si riferisce a tutte le attività connesse con le indagini geognostiche, il prelievo dei campioni e le prove sui terreni in sito".
Il Tribunale, ritenendo che l'art. 59 del D.P.R. 380/2001 e le Norme Tecniche per le Costruzioni si riferiscono alle indagini e prove geotecniche, ma non alle indagini geognostiche, al prelievo di campioni ed alle prove in situ, attività esplicitamente regolate dal Codice e dal Regolamento dei Contratti Pubblici, ha stabilito che la circolare non può richiedere l'intervento di un laboratorio autorizzato in attività di studio del terreno e delle rocce che sono proprie dell'attività del geologo.